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Legge Biagi
Le novità più importanti della Riforma Biagi sono una diversa regolamentanzione
delle collaborazioni coordinate e continuative (conosciute come co.co.co.),la
trasformazione dei contratti formazione-lavoro in contratti di inserimento,un
aumento delle opportunità di lavoro flessibile.Gran parte delle nuove regole
saranno definite dalla contrattazione collettiva,cioè tra accordi tra sindacati
e datori di lavoro.
I punti cardine della riforma
Contratti a progetto
Questo nuovo contratto sostituisce i rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa (co.co.co.).Mediante accordi a livello aziendale tra datore di
lavoro e sindacati è possibile che i vecchi contratti abbiano una durata
maggiore, ma tale eventualità riguarderà soprattuto le aziende di
certe dimensioni.
Al centro del nuovo contratto dovranno esserci uno o più progetti specifici
o programmi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato senza vincoli di subordinazione, ma sotto
il coordinamento del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione.
Il contratto deve necessariamente essere compilato per iscritto e dovrà
indicare i contenuti della collaborazione, la durata, la retribuzione e le modalità
di pagamento,la forma di coordinamento con il committente che,in ogni caso,non
può pregiudicare l’autonomia nell’esecuzione del lavoro.
La paga del nuovo co.co.co. deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti
per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
In caso di malattia o infortunio la sospensione del rapporto non comporta la proroga
della durata del contratto che si estingue alla scadenza.In caso di maternità
la durata è prorogata di 180 giorni.
Dopo l’entrata in vigore della nuova legge,tutti i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa privi dell’indicazione di un determinato progetto
saranno considerati assunzioni a tempo indeterminato.L’accertamento spetta
al giudice.
Dal punto di vista previdenziale i contributi aumenteranno dal 14% al 19% e continueranno
ad essere amministrati in una gestione separata dell’Inps.
Questo tipo di contratto non è applicabile ai professionisti iscritti agli
albi,ai rapporti di collaborazione in favore di associazioni e società
sportive dilettantistiche,agli amministratori di società e ai pensionati
di vecchiaia.
Part time
La riforma oltre che autorizzare i contratti part time a tempo determinato,
ha modificato le norme che regolano il rapporto supplementare.Le condizioni per
alterare la flessibilità degli orari (tetto massimo di ore supplementari
effettuabili e motivazioni della richiesta) sono stabilite dai contratti collettivi
e dagli accordi sindacali.In alcuni casi, il datore di lavoro può obbligare
ad effettuare più ore di lavoro.Il lavoratore se si rifiuta incorre in
sanzioni disciplinari ma non può essere licenziato.
Quando manca una regolamentazione contrattuale occorre sempre il consenso del
lavoratore.
Le nuove norme fanno una distinzione tra part time verticale (orario pieno ripartito
su alcuni giorni),orizzontale (orario ridotto tutti i giorni della settimana)
e misto.
L’aumento delle ore lavorative è consentito nel part time orizzontale,
mentre in quello verticale e misto sono ammesse clausole elastiche o flessibili:
il ricorso allo straordinario e/o una diversa collocazione temporale della prestazione
o un aumento della sua durata complessiva.
In questi ultimi due casi occorre un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi ed
il lavoratore ha diritto a specifiche compensazioni.Inoltre è richiesto
il consenso scritto del lavoratore al momento della stipula della clausola elastica
o flessibile.
Il rifiuto del lavoratore di trasformare il suo rapporto di lavoro a tempo pieno
in part time o viceversa non è causa di licenziamento.
Contratto di inserimento
Sostituisce il contratto di Formazione e Lavoro(CFL).E’ un contratto di
lavoro subordinato che mira a facilitare l'inserimento di giovanni, donne e portatori
di handicap, mediante un progetto individuale in cui lavoro e formazione si intrecciano.
La durata del contratto varia da 9 a 18 mesi(36 per i portatori di handicap).La
scadenza viene prorogata in caso di servizio militare o civile o per maternità.Il
contratto non è rinnovabile ma può essere prorogato di altri 18
mesi.
Il contratto va stipulato per iscritto con l’indicazione specifica del progetto
individuale,ivi compresa la formazione impartita.
L’inquadramento e la retribuzione non possono essere inferiori per più
di 2 livelli rispetto alla categoria in cui il giovane opera.
Sono previsti anche dei tirocini estivi di orientamento a favore di adolescenti
o studenti della durata non superiore a 3 mesi.Le eventuali “borse di lavoro”
non possono superare le 600 euro mensili.
Il lavoro occasionale
Quanto previsto per i contratti a progetto non si applica ai cosiddetti “lavori
occasionali”.Si tratta di rapporti che non durano più di 30 giorni
nel corso dell’anno solare e con lo stesso datore di lavoro,la cui retribuzione
complessiva comunque non superi i 5000 euro.In caso contrario si applicano le
disposizioni previste per i lavori a progetto.
Il lavoro accessorio
Si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese
da casalinghe,studenti,pensionati,disoccupati da oltre 1 anno,disabili e soggetti
in comunità di recupero,i lavoratori extracomunitari co permessi di soggiorno
nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro.
Vengono considerate attività “accessorie”,i piccoli lavori
domestici a carattere straordinario,l’assistenza domiciliare ai bambini,anziani,ammalati
e portatori di handicap,le lezioni private,i piccoli lavori di giardinaggio,pulizia
o manutenzione degli edifici,la realizzazione di manifestazioni sociali,sportive,caritatevoli
o culturali o in collaborazione con associazioni di volontariato in momenti di
emergenza o per motivi di solidarietà.
Tali attività non devono essere svolte per più di 30 giorni nell’anno
solare e comunque non devono fornire un reddito superiore ai 5000 euro per ogni
datore di lavoro.Queste prestazioni saranno pagate direttamente dal datore di
lavoro con dei buoni acquistati nelle rivendite autorizzate.Il loro valore nominale
è di 7,5 euro per ogni ora di lavoro.Tale compenso riguarda sia la retribuzione
sia i contributi previdenziali e infortunistici.il lavoratore per l’attività
svolta percepirà 5,8 euro l’ora(esenti da imposte).Il resto va all’Inps
e una piccola quota alla società od ente concessionaria del servizio cui
i lavoratori presenteranno i buoni per avere quanto spetta loro.
Staff leasing
La nuova legge conferma la possibilità per le Agenzie di intermediazione
di svolgere anche attività diretta di collocamento,affittando singoli lavoratori
o intere squadre alle aziende che le richiedono.
Il lavoratore in affitto è assunto dall’Agenzia e non dall’azienda
dove dovrà andare a lavorare e il suo contratto può essere sia a
termine(rinnovabile) che a tempo indeterminato.Il pagamento dei contributi spetta
all’Agenzia.
Il lavoro in affitto è sottoposto ad alcuni vincoli.I contratti a tempo
indeterminato fra l’agenzia d’intermediazione e l’azienda utilizzatrice
sono ammessi solo per le seguenti attività: facchinaggio e pulizia;vigilanza
e custodia;consulenza e assistenza informatica compresa la progettazione e manutenzione
di reti informatiche e lo sviluppo di software;assistenza e cura alle persone;ristorazione
e portineria;trasporto di persone e merci;gestione di biblioteche,archivi e magazzini;consulenza
manageriale,gestione del personale,marketing,gestione di call center;costruzione
edilizie all’interno di stabilimenti;installazione o montaggio di macchinari;particolari
attività produttive in specie nell’edilizia e nella cantieristica.
I contratti a tempo determinato sono ammessi per improvvise ragioni di carattere
tecnico ed organizzativo facendo riferimento a quanto concordato nella contrattazione
collettiva.
Il lavoro in affitto è vietato per la sostituzione di lavoratori in sciopero
o presso unità produttive dove siano avvenuti recenti licenziamenti.
Nei periodi in cui non lavora presso terzi,il lavoratore rimane a disposizione
dell’Agenzia che lo ha assunto ed ha diritto ad un’indennità
mensile di disponibilitàdivisile in quote orarie.I lavoratori in affitto
avranno uguali diritti e doveri e retribuzioni rispetto ai dipendenti dell’azienda
che li ha affittati.
Il contratto di somministrazione di manodopera deve essere redatto per iscritto.In
caso di inadempienza contrattuale dell’Agenzia con il datore di lavoro,l’azienda
utilizzatrice paga il lavoratore e versa i contributi per poi rivalersi sul somministratore.
In mancanza di un accordo scritto,i lavoratori affittati sono da considerarsi
a tutti gli effetti dipendenti dell’utilizzatore.
Appalto di servizio
Le agenzie interinali possono svolgere in appalto interi servizi come ad esempio,la
gestione di un call center.Se il datore di lavoro è inadempiente,sarà
l’utilizzatore a pagare il lavoratore e a versare i contributi,salvo il
diritto di rivalsa.
La riforma regola anche l’ipotesi del “distacco”,cioè
il trasferimento temporaneo di un lavoratore ad un’altra azienda per svolgere
un determinato lavoro.Se ciò dovesse comportare un mutamento di mansioni,è
indispensabile il consenso del lavoratore. Il datore di lavoro rimane responsabile
del trattamento economico e normativo del lavoratore.
Quando il distacco comporta il trasferimento in una zona distante più di
50 km dalla sede abituale,occorre una comprovata ragione tecnica o organizzativa.
Lavoro intermittente (Job on call)
Con questo contratto il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro
che lo utilizza quando ne ha bisogno per prestazioni di carattere discontinuo
o intermittente,ad esempio in caso picco produttivo o in occasione di festività.
Questo tipo di contratto non è immediatamente operativo.Per evitare abusi
a danno dei lavoratori la riforma rinvia i casi in cui si può ricorrere
al lavoro intermittente agli accordi sindacali nell’ambito della contrattazione
collettiva.
Potranno usufruire di questa opportunità anche i disoccupati di età
inferiore ai 25 anni e quelli con più di 45 espulsi dal ciclo produttivo
o iscritti nelle liste di collocamento.Vietato utilizzare questo contratto per
sostituire i lavoratori in sciopero.
Per la sua disponibilità per i periodi in cui non viene utilizzato,il lavoratore
riceverà un’indennità divisibile in quote orarie.Anche sull’indennità
si pagheranno i contributi.In caso di malattia niente indennità.
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato per iscritto e deve indicare
la durata,il luogo e le modalità della disponibilità e relativo
preavviso,la retribuzione etc.
Questo tipo di prestazione oltre che nei periodi di picchi produttivi,può
essere utilizzata per i fine settimana,i periodi delle ferie estive e le grandi
festività di Natale e Pasqua.
Lavoro ripartito (job sharing)
E’ uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due o più
lavoratori ( in genere studenti,donne e anziani ) assumono in solido l’adempimento
di un unico ed identico lavoro.
Può essere applicato ad attività di segreteria o di tipo amministrativo.Può
convenire a chi fa comodo avere un impegno flessibile per quanto riguarda gli
orari.in pratica è un posto diviso a metà,condiviso con un compagno
nella gestione e nella retribuzione.
Esiste il vincolo della “solidarietà” ovvero ciascun lavoratore
rimane personalmente responsabile dell’adempimento dell’intero obbligo
lavorativo come ad esempio in caso di malattia di uno dei due lavoratori.
E’ richiesta la forma scritta per il contratto.Il contratto deve contenere,oltre
alla retribuzione, la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro
che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati in base alle
intese intercorse tra di loro.
E’ fatta salva la possibilità di modificare la ripartizione degli
orari anche in corso d’opera.
Apprendistato
Rimane confermata dal decreto l’attuale disciplina dell’apprendistato
in attesa della nuova regolamentazione che prevede tra l’altro nuove competenze
delle Regioni per i contenuti di carattere formativo.
Viene delineato il quadro del nuovo contratto di apprendistato che si affiancherà
a quello di inserimento.Avremo tre tipi di contratto:
1) apprendistato istruttivo e formativo per i giovani che abbiano compiuto 15
anni.E’ finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.Durata
masima 3 anni.
2) apprendistato professionalizzato.Riguarda i giovani tra i 18 e i 29 anni.Prevede
almeno 120 ore/anno di formazione
3) apprendistato di specializzazione.Consente ai giovani fra i 18 e i 29 anni
di conseguire un diploma di livello secondario,universitario o di specializzazione
tecnica superiore.Spetterà alle Regioni stabilire le regole e la durata
di questo tipo di apprendistato.
Il decreto stabilisce anche i principi base dei nuovi contratti: limite numerico
rispetto le maestranze,forma scritta con indicato il percorso formativo,divieto
della retribuzione a cottimo,licenziamento solo per giusta causa.
Il Collocamento pubblico e privato
La novità principale riguarda l’aumento dei soggetti che possono
fare collocamento e quindi delle opportunità delle imprese di trovare il
profilo professionale di cui hanno bisogno,e per i lavoratori di trovare più
facilmente un posto.
Potranno fare collocamento le agenzie private di fornitura,selezione,ricerca,intermediazione
di manodopera iscritte in un apposito albo che sarà costituito presso il
ministero del Lavoro.L’autorizzazione sarà data dalle Regioni che
effettueranno controlli sul campo sulla serietà dell’Agenzia.
Saranno autorizzati a fare collocamento anche gli enti locali, le camere di commercio,
le università, le scuole superiori, i sindacati e le organizzazioni di
lavoro più rappresentative.Per poter operare devono iscriversi in un apposito
registro che sarà istituito presso le Regioni.Per la loro attività
di collocamento è severamente proibito percepire compensi da parte dei
lavoratori assunti.
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