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Legge Biagi

Le novità più importanti della Riforma Biagi sono una diversa regolamentanzione delle collaborazioni coordinate e continuative (conosciute come co.co.co.),la trasformazione dei contratti formazione-lavoro in contratti di inserimento,un aumento delle opportunità di lavoro flessibile.Gran parte delle nuove regole saranno definite dalla contrattazione collettiva,cioè tra accordi tra sindacati e datori di lavoro.

I punti cardine della riforma

Contratti a progetto

Questo nuovo contratto sostituisce i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).Mediante accordi a livello aziendale tra datore di lavoro e sindacati è possibile che i vecchi contratti abbiano una durata maggiore, ma tale eventualità riguarderà soprattuto le aziende di certe dimensioni.
Al centro del nuovo contratto dovranno esserci uno o più progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato senza vincoli di subordinazione, ma sotto il coordinamento del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione.
Il contratto deve necessariamente essere compilato per iscritto e dovrà indicare i contenuti della collaborazione, la durata, la retribuzione e le modalità di pagamento,la forma di coordinamento con il committente che,in ogni caso,non può pregiudicare l’autonomia nell’esecuzione del lavoro.
La paga del nuovo co.co.co. deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
In caso di malattia o infortunio la sospensione del rapporto non comporta la proroga della durata del contratto che si estingue alla scadenza.In caso di maternità la durata è prorogata di 180 giorni.
Dopo l’entrata in vigore della nuova legge,tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa privi dell’indicazione di un determinato progetto saranno considerati assunzioni a tempo indeterminato.L’accertamento spetta al giudice.
Dal punto di vista previdenziale i contributi aumenteranno dal 14% al 19% e continueranno ad essere amministrati in una gestione separata dell’Inps.
Questo tipo di contratto non è applicabile ai professionisti iscritti agli albi,ai rapporti di collaborazione in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche,agli amministratori di società e ai pensionati di vecchiaia.

Part time

La riforma oltre che autorizzare i contratti part time a tempo determinato, ha modificato le norme che regolano il rapporto supplementare.Le condizioni per alterare la flessibilità degli orari (tetto massimo di ore supplementari effettuabili e motivazioni della richiesta) sono stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali.In alcuni casi, il datore di lavoro può obbligare ad effettuare più ore di lavoro.Il lavoratore se si rifiuta incorre in sanzioni disciplinari ma non può essere licenziato.
Quando manca una regolamentazione contrattuale occorre sempre il consenso del lavoratore.
Le nuove norme fanno una distinzione tra part time verticale (orario pieno ripartito su alcuni giorni),orizzontale (orario ridotto tutti i giorni della settimana) e misto.
L’aumento delle ore lavorative è consentito nel part time orizzontale, mentre in quello verticale e misto sono ammesse clausole elastiche o flessibili: il ricorso allo straordinario e/o una diversa collocazione temporale della prestazione o un aumento della sua durata complessiva.
In questi ultimi due casi occorre un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi ed il lavoratore ha diritto a specifiche compensazioni.Inoltre è richiesto il consenso scritto del lavoratore al momento della stipula della clausola elastica o flessibile.
Il rifiuto del lavoratore di trasformare il suo rapporto di lavoro a tempo pieno in part time o viceversa non è causa di licenziamento.

Contratto di inserimento

Sostituisce il contratto di Formazione e Lavoro(CFL).E’ un contratto di lavoro subordinato che mira a facilitare l'inserimento di giovanni, donne e portatori di handicap, mediante un progetto individuale in cui lavoro e formazione si intrecciano.
La durata del contratto varia da 9 a 18 mesi(36 per i portatori di handicap).La scadenza viene prorogata in caso di servizio militare o civile o per maternità.Il contratto non è rinnovabile ma può essere prorogato di altri 18 mesi.
Il contratto va stipulato per iscritto con l’indicazione specifica del progetto individuale,ivi compresa la formazione impartita.
L’inquadramento e la retribuzione non possono essere inferiori per più di 2 livelli rispetto alla categoria in cui il giovane opera.
Sono previsti anche dei tirocini estivi di orientamento a favore di adolescenti o studenti della durata non superiore a 3 mesi.Le eventuali “borse di lavoro” non possono superare le 600 euro mensili.

Il lavoro occasionale

Quanto previsto per i contratti a progetto non si applica ai cosiddetti “lavori occasionali”.Si tratta di rapporti che non durano più di 30 giorni nel corso dell’anno solare e con lo stesso datore di lavoro,la cui retribuzione complessiva comunque non superi i 5000 euro.In caso contrario si applicano le disposizioni previste per i lavori a progetto.

Il lavoro accessorio

Si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da casalinghe,studenti,pensionati,disoccupati da oltre 1 anno,disabili e soggetti in comunità di recupero,i lavoratori extracomunitari co permessi di soggiorno nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro.
Vengono considerate attività “accessorie”,i piccoli lavori domestici a carattere straordinario,l’assistenza domiciliare ai bambini,anziani,ammalati e portatori di handicap,le lezioni private,i piccoli lavori di giardinaggio,pulizia o manutenzione degli edifici,la realizzazione di manifestazioni sociali,sportive,caritatevoli o culturali o in collaborazione con associazioni di volontariato in momenti di emergenza o per motivi di solidarietà.
Tali attività non devono essere svolte per più di 30 giorni nell’anno solare e comunque non devono fornire un reddito superiore ai 5000 euro per ogni datore di lavoro.Queste prestazioni saranno pagate direttamente dal datore di lavoro con dei buoni acquistati nelle rivendite autorizzate.Il loro valore nominale è di 7,5 euro per ogni ora di lavoro.Tale compenso riguarda sia la retribuzione sia i contributi previdenziali e infortunistici.il lavoratore per l’attività svolta percepirà 5,8 euro l’ora(esenti da imposte).Il resto va all’Inps e una piccola quota alla società od ente concessionaria del servizio cui i lavoratori presenteranno i buoni per avere quanto spetta loro.

Staff leasing

La nuova legge conferma la possibilità per le Agenzie di intermediazione di svolgere anche attività diretta di collocamento,affittando singoli lavoratori o intere squadre alle aziende che le richiedono.
Il lavoratore in affitto è assunto dall’Agenzia e non dall’azienda dove dovrà andare a lavorare e il suo contratto può essere sia a termine(rinnovabile) che a tempo indeterminato.Il pagamento dei contributi spetta all’Agenzia.
Il lavoro in affitto è sottoposto ad alcuni vincoli.I contratti a tempo indeterminato fra l’agenzia d’intermediazione e l’azienda utilizzatrice sono ammessi solo per le seguenti attività: facchinaggio e pulizia;vigilanza e custodia;consulenza e assistenza informatica compresa la progettazione e manutenzione di reti informatiche e lo sviluppo di software;assistenza e cura alle persone;ristorazione e portineria;trasporto di persone e merci;gestione di biblioteche,archivi e magazzini;consulenza manageriale,gestione del personale,marketing,gestione di call center;costruzione edilizie all’interno di stabilimenti;installazione o montaggio di macchinari;particolari attività produttive in specie nell’edilizia e nella cantieristica.
I contratti a tempo determinato sono ammessi per improvvise ragioni di carattere tecnico ed organizzativo facendo riferimento a quanto concordato nella contrattazione collettiva.
Il lavoro in affitto è vietato per la sostituzione di lavoratori in sciopero o presso unità produttive dove siano avvenuti recenti licenziamenti.
Nei periodi in cui non lavora presso terzi,il lavoratore rimane a disposizione dell’Agenzia che lo ha assunto ed ha diritto ad un’indennità mensile di disponibilitàdivisile in quote orarie.I lavoratori in affitto avranno uguali diritti e doveri e retribuzioni rispetto ai dipendenti dell’azienda che li ha affittati.
Il contratto di somministrazione di manodopera deve essere redatto per iscritto.In caso di inadempienza contrattuale dell’Agenzia con il datore di lavoro,l’azienda utilizzatrice paga il lavoratore e versa i contributi per poi rivalersi sul somministratore.
In mancanza di un accordo scritto,i lavoratori affittati sono da considerarsi a tutti gli effetti dipendenti dell’utilizzatore.

Appalto di servizio

Le agenzie interinali possono svolgere in appalto interi servizi come ad esempio,la gestione di un call center.Se il datore di lavoro è inadempiente,sarà l’utilizzatore a pagare il lavoratore e a versare i contributi,salvo il diritto di rivalsa.
La riforma regola anche l’ipotesi del “distacco”,cioè il trasferimento temporaneo di un lavoratore ad un’altra azienda per svolgere un determinato lavoro.Se ciò dovesse comportare un mutamento di mansioni,è indispensabile il consenso del lavoratore. Il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore.
Quando il distacco comporta il trasferimento in una zona distante più di 50 km dalla sede abituale,occorre una comprovata ragione tecnica o organizzativa.

Lavoro intermittente (Job on call)

Con questo contratto il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che lo utilizza quando ne ha bisogno per prestazioni di carattere discontinuo o intermittente,ad esempio in caso picco produttivo o in occasione di festività.
Questo tipo di contratto non è immediatamente operativo.Per evitare abusi a danno dei lavoratori la riforma rinvia i casi in cui si può ricorrere al lavoro intermittente agli accordi sindacali nell’ambito della contrattazione collettiva.
Potranno usufruire di questa opportunità anche i disoccupati di età inferiore ai 25 anni e quelli con più di 45 espulsi dal ciclo produttivo o iscritti nelle liste di collocamento.Vietato utilizzare questo contratto per sostituire i lavoratori in sciopero.
Per la sua disponibilità per i periodi in cui non viene utilizzato,il lavoratore riceverà un’indennità divisibile in quote orarie.Anche sull’indennità si pagheranno i contributi.In caso di malattia niente indennità.
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato per iscritto e deve indicare la durata,il luogo e le modalità della disponibilità e relativo preavviso,la retribuzione etc.
Questo tipo di prestazione oltre che nei periodi di picchi produttivi,può essere utilizzata per i fine settimana,i periodi delle ferie estive e le grandi festività di Natale e Pasqua.

Lavoro ripartito (job sharing)

E’ uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due o più lavoratori ( in genere studenti,donne e anziani ) assumono in solido l’adempimento di un unico ed identico lavoro.
Può essere applicato ad attività di segreteria o di tipo amministrativo.Può convenire a chi fa comodo avere un impegno flessibile per quanto riguarda gli orari.in pratica è un posto diviso a metà,condiviso con un compagno nella gestione e nella retribuzione.
Esiste il vincolo della “solidarietà” ovvero ciascun lavoratore rimane personalmente responsabile dell’adempimento dell’intero obbligo lavorativo come ad esempio in caso di malattia di uno dei due lavoratori.
E’ richiesta la forma scritta per il contratto.Il contratto deve contenere,oltre alla retribuzione, la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati in base alle intese intercorse tra di loro.
E’ fatta salva la possibilità di modificare la ripartizione degli orari anche in corso d’opera.

Apprendistato

Rimane confermata dal decreto l’attuale disciplina dell’apprendistato in attesa della nuova regolamentazione che prevede tra l’altro nuove competenze delle Regioni per i contenuti di carattere formativo.
Viene delineato il quadro del nuovo contratto di apprendistato che si affiancherà a quello di inserimento.Avremo tre tipi di contratto:
1) apprendistato istruttivo e formativo per i giovani che abbiano compiuto 15 anni.E’ finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.Durata masima 3 anni.
2) apprendistato professionalizzato.Riguarda i giovani tra i 18 e i 29 anni.Prevede almeno 120 ore/anno di formazione
3) apprendistato di specializzazione.Consente ai giovani fra i 18 e i 29 anni di conseguire un diploma di livello secondario,universitario o di specializzazione tecnica superiore.Spetterà alle Regioni stabilire le regole e la durata di questo tipo di apprendistato.
Il decreto stabilisce anche i principi base dei nuovi contratti: limite numerico rispetto le maestranze,forma scritta con indicato il percorso formativo,divieto della retribuzione a cottimo,licenziamento solo per giusta causa.

Il Collocamento pubblico e privato

La novità principale riguarda l’aumento dei soggetti che possono fare collocamento e quindi delle opportunità delle imprese di trovare il profilo professionale di cui hanno bisogno,e per i lavoratori di trovare più facilmente un posto.
Potranno fare collocamento le agenzie private di fornitura,selezione,ricerca,intermediazione di manodopera iscritte in un apposito albo che sarà costituito presso il ministero del Lavoro.L’autorizzazione sarà data dalle Regioni che effettueranno controlli sul campo sulla serietà dell’Agenzia.
Saranno autorizzati a fare collocamento anche gli enti locali, le camere di commercio, le università, le scuole superiori, i sindacati e le organizzazioni di lavoro più rappresentative.Per poter operare devono iscriversi in un apposito registro che sarà istituito presso le Regioni.Per la loro attività di collocamento è severamente proibito percepire compensi da parte dei lavoratori assunti.
 
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